ARTIGIANATO PROTETTO, NON PIU’ INGANNI DAL 7 APRILE 2026. ARTIGIANI E CONSUMATORI TUTELATI DALLA LEGGE N. 34/2006
Dal 7 aprile 2026 è in vigore la norma che garantisce le denominazioni "artigianato", "artigiano" e "artigianale" tutelandole da un utilizzo improprio e ingannevole.
Con la nuova disposizione, contenuta nella Legge annuale sulle Pmi, il termine "artigiano" viene disciplinato nella sua fase divulgativa diventando un titolo protetto legalmente.
Si pone l’attenzione, oltre ai materiali e ai marchi usati dalle imprese, a tutte le varie forme di pubblicità come potrebbero essere, ad esempio, cataloghi o vetrine on line.
Nella pubblicità di prodotti e servizi, pertanto, il riferimento all’artigianalità, riportata nel nome, nell’insegna, nel marchio e nella promozione, viene riservato alle attività che sono iscritte all’albo delle imprese artigiane e direttamente produttrici di ciò che viene da loro venduto.
In tal modo, la norma stabilisce la necessità di fare coesistere l’iscrizione e la produzione diretta.
La nuova disciplina ha voluto disporre con chiarezza le nuove regole al fine di fornire certezza giuridica e rendere più semplice alle imprese artigiane la loro iscrizione all’albo provinciale.
Nell’art. 16 della legge 34/2006 infatti è così disposto:
“Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all’albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.”
Solo chi è iscritto all’albo delle imprese artigiane, dunque, è veramente artigiano e non basterà più, per presentare un bene o un servizio come artigianale, menzionare la lavorazione manuale o la bottega come luogo produttivo.
Lo scopo della legge è garantire che la parola "artigianale" corrisponda a qualità, competenza e iscrizione certificata all’apposito albo, tutelando, in tal modo, le imprese che assumono comportamenti onesti.
La normativa, infatti, lotta contro l’abusivismo. Se si guarda ai numeri, superano gli 800mila gli operatori abusivi che cercano di qualificarsi come imprenditori artigiani. I settori colpiti riguardano molta manifattura di eccellenza come quella della moda, dell’arredamento, dell’alimentare, dell’artigianato artistico e molto altro. Queste realtà vanno tutelate e vanno tutelati anche i consumatori ai quali deve essere assicurata la fiducia che ripongono in un prodotto o servizio realmente artigianale.
Si restituisce così valore e credibilità alle imprese artigiane attraverso standard di autenticità verificabili come, ad esempio, un abito sartoriale prodotto da un vero sarto e non da una catena di montaggio o ancora un prodotto alimentare derivante da una lavorazione con prevalenza di intervento manuale e non da preparati industriali.
La tutela posta dalla norma ha dunque due destinatari:
⁃ i consumatori, per quanto riguarda la massima trasparenza, senza più inganni derivanti da logiche di marketing;
⁃ i veri artigiani che realmente realizzano i loro prodotti e servizi in maniera artigianale con la tradizione produttiva tipica locale e italiana
La protezione rigorosa e la severità della norma voluta dal legislatore è resa ancora più evidente dal significativo regime sanzionatorio nei confronti dei trasgressori prevedendo una sanzione amministrativa, irrogata dall’autorità regionale competente, che, nei casi più gravi, può raggiungere una somma pari all’1% del fatturato e che in ogni caso non può essere inferiore a 25.000 euro per ogni violazione.
Lo scopo punitivo è quindi rappresentato dalla previsione di una sanzione pecuniaria minima volta a scoraggiare i tentativi di abuso.
Alla disposizione sanzionatoria consegue la previsione di rigorosi controlli affidando la vigilanza e l’emissione di verbali alle Camere di Commercio, Guardia di Finanza e Asl.
In conclusione, si può notare in modo evidente che la nuova legge sulle Pmi ha seguito linee ben precise nel disporre la tutela restituendo all’artigiano la propria identità ma non trascurando l’evoluzione dei tempi moderni con le sue trasformazioni riguardanti le competenze, la creatività, la progettualità, l’ambiente, i contesti sociali e le nuove forme di aggregazione. Perché anche la figura dell’artigiano evolve e non è più solo manualità.
A cura di:
Avv. Cristina Marcello