LAVORI SUPERBONUS E NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI

In quest’ultimo periodo è di attualità la domanda: “È obbligatorio l’aggiornamento della rendita catastale a seguito dei lavori ex art. 119 DL 34/2020, così detto Superbonus?”

  • Premessa
    Va premesso, innanzitutto, che il Decreto Legge 34/2020 non prevede l’obbligatorietà di aggiornamento della rendita catastale per il semplice fatto di aver eseguito dei lavori che usufruiscono del così detto Superbonus.

  • Quando si deve procedere con l’aggiornamento della rendita
    Si deve però evidenziare che la normativa, già di per se’, prevede che si verifichi l’eventuale variazione di rendita catastale nel momento in cui eseguiamo dei lavori in un immobile, che siano di ristrutturazione o di ampliamento.
    Esempi pratici includono:
    o la creazione di vani aggiuntivi;
    o la realizzazione di pertinenze rilevanti (es. piscine);
    o il miglioramento delle caratteristiche edilizie tali da comportare il passaggio a una categoria catastale superiore (es. da A/3 “Abitazione Economica” ad A/2 “Abitazione Signorile”).
    Infine, l’obbligo di aggiornamento della rendita è obbligatorio se l’aumento è maggiore del 15% della rendita originaria.

  • Valutazioni tecniche necessarie
    Tutte queste valutazioni devono essere effettuate da un tecnico abilitato, sia esso un architetto, un geometra o un ingegnere.

  • Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate
    Di fatto, a seguito degli interventi ex art 119 DL 34/2020, sono stati in pochi ad aggiornare la rendita dei propri immobili.
    Con la Legge 213/2023, è stato introdotto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di verificare se gli immobili che hanno subito interventi Superbonus hanno anche variato la rendita ed in questo caso se è stata presentata la relativa comunicazione.
    L’Agenzia delle Entrate, prima di variare d’ufficio la rendita dell’immobile con la relativa sanzione, deve invitare il contribuente a verificare se ne era obbligato ed eventualmente procedere con la comunicazione della variazione al catasto.
    È di dominio pubblico che in questi ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate sta scrivendo ai contribuenti invitandoli a verificare se, a seguito dei lavori ex art. 119 DL 34/2020, la rendita dei loro immobili sia cambiata e, se non hanno effettuato la comunicazione, invita a mettersi in regola.

  • Assenza di linee guida univoche
    Purtroppo, non esiste una normativa di riferimento o una linea guida univoca per valutare l’eventuale aumento di rendita degli immobili sui cui si sono eseguiti i lavori ex art 119 DL 34/2020, vista anche l’ampiezza degli interventi possibili.

  • Conclusioni
    Per poter verificare la situazione dell’immobile in maniera precipua e valutare se è variata la rendita catastale dell’immobile immobili oggetto di intervento ex art 119 DL 34/2020 e se è variata per un importo maggiore del 15% della rendita originaria, si dovrà dare incarico ad un tecnico (architetto, geometra o ingegnere) che procederà con la valutazione dei lavori effettuati e del loro impatto su categoria e classe di partenza.
    Se la rendita aumenta per più del 15 %, si dovrà procedere con la comunicazione tardiva mediante l’istituto del ravvedimento operoso, il quale riduce le sanzioni. L’ammontare delle sanzioni sarà individuato correttamente dal tecnico incaricato.
    Si deve evidenziare che la variazione della rendita dell’immobile avrà dei riflessi
    o sull’Imu, che sarà maggiore, se l’immobile non è una prima abitazione
    o sull’Irpef dovuta se l’immobile non è locato e se si trova nello stesso comune dove abbiamo l’abitazione principale.

A cura di:
Dott. Francesco Aiesi