CONTRATTO DI TRASPORTO E CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO

Il trasporto di merci su strada è un settore fondamentale per l'economia, ma anche uno dei più
regolamentati e soggetti a complessità legali.

Le concrete modalità di espletamento delle prestazioni di trasporto possono determinare la
riqualificazione del contratto
in un contratto di appalto di servizi di trasporto.

Con la sentenza n. 22541 del 04.08.2025 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito a
tale distinzione, ribadendo che ”costituisce principio consolidato quello secondo il quale è
configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di
trasporto
, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal
trasportatore per l'esecuzione del contratto
, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti
da effettuare
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella
molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse
prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore”.

In sostanza, l’appalto può ravvisarsi ogni qual volta che le concrete modalità di esecuzione dei
trasporti siano tali da evidenziare un rapporto contrattuale unitario strutturato per una gestione
sistematica dei trasporti
,caratterizzato da continuità e predeterminazione delle consegne, con
previsione di un corrispettivo unitario.

Va precisato però che il mero carattere continuativo dei trasporti non sarebbe, di per sé, sufficiente a
riqualificare automaticamente il contratto di trasporto in un appalto di servizi di trasporto.

In assenza di prestazioni soggette ad una disciplina unitaria (quali, ad esempio, sistematicità delle
consegne, frequenza di “giri” prestabilita, corrispettivi unitari) il rapporto contrattuale potrebbe essere
compatibile con la qualificazione del contratto di trasporto, sebbene regolato da un contratto quadro
per l’esecuzione di una molteplicità di trasporti.

Le due differenti qualificazioni del rapporto contrattuale conducono a due differenti regimi di
responsabilità solidale, disciplinate in via autonoma:

• nel contratto di appalto di servizi di trasporto, sussiste la responsabilità solidale della filiera,
ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento.

• nel contratto di trasporto sussiste la responsabilità solidale della filiera ai sensi dell’art. 83
bis D.L. 25.05.2008 n. 112, (convertito con modifiche dalla Legge 06.08.2008 n. 133) secondo
cui il committente che non esegue la verifica di regolarità del vettore è obbligato in solido
con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno
dalla cessazione del contratto di trasporto
, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti
limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento.

Il legislatore ha dunque previsto per il contratto di trasporto una disciplina autonoma della
responsabilità solidale configurandola in termini differenti – e molto meno onerosi – rispetto a quanto
stabilito per il contratto d’appalto.

Per mitigare i rischi di una riqualificazione del contratto, imprese di trasporto e imprese committenti
possono adottare alcune cautele:

Chiarezza contrattuale: predisporre contratti di trasporto ben strutturati, con clausole che
definiscano in modo inequivoco oggetto, durata e modalità di esecuzione della prestazione, evitando
la gestione sistematica di trasporti e attività logistiche, dietro corrispettivo unitario.

Monitoraggio costante: verificare periodicamente che l’esecuzione pratica del contratto sia coerente
con quanto scritto ossia che le attività non si concretizzino, di fatto, in una gestione continuativa di
sistematici servizi di trasporto integrato.

Prima di sottoscrivere contratti complessi o di lungo periodo, è opportuno rivolgersi a un team legale
specializzato nel settore dei trasporti e della logistica, capace di individuare eventuali criticità e
predisporre clausole su misura.

A cura di:
Avv. Eleonora Giuliano