LA NUOVA TUTELA DEI LEGITTIMARI NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI DI PROVENIENZA DONATIVA
Con l’entrata in vigore della L. n. 182/2025, a distanza di vent’anni dalla novella introdotta con il D.L. n. 35/2005 (convertito con L. n. 80/2005), è stato ridisegnato il sistema di tutela dei legittimari nei confronti dei terzi acquirenti di beni provenienti da donazione.
Secondo la normativa previgente, in presenza di una donazione lesiva della quota di legittima con successivo trasferimento a terzi del bene donato, i riservatari:
- potevano notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, avente l’effetto di sospendere il termine di vent’anni (dalla trascrizione della donazione) entro il quale era possibile agire in giudizio per recuperare il bene (art. 563, 4° comma, c.c.). L’atto di opposizione era suscettibile di rinnovo periodico a pena di inefficacia entro i successivi vent’anni dalla sua trascrizione, con conseguente incertezza dei traffici giuridici destinata a protrarsi nel tempo;
- sul piano processuale, una volta intervenuta la pronuncia di riduzione, potevano agire nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione materiale del bene (art. 563, 1° comma, c.c.), purché la domanda fosse trascritta entro vent’anni dalla trascrizione della donazione;
- avevano diritto ad ottenere il bene in restituzione libero da pesi e/o vincoli costituiti dietro assenso del donatario (art. 561 c.c.), con conseguente pregiudizio delle garanzie accese sul bene in favore di istituti di credito ed enti finanziatori.
A fronte di ciò, i beni di provenienza donativa si sono tradizionalmente rivelati “precari” nella loro stabilità, gravati da commerciabilità ridotta e difficoltà di accesso al circuito creditizio.
Tale consolidato quadro è stato significativamente modificato dal predetto intervento legislativo, al dichiarato scopo di ovviare alle residue criticità del sistema reiteratamente evidenziate, tra gli altri, dalla prassi notarile e bancaria. In questa prospettiva, il legislatore ha provveduto a sostituire la precedente tutela reale (diritto restitutorio del bene) con la nuova tutela obbligatoria (diritto di credito risarcitorio).
Per le successioni aperte successivamente al 18 dicembre 2025 la nuova disciplina prevede, tra l’altro:
- l’abrogazione dell’atto di opposizione stragiudiziale, che è stato soppresso nella nuova formulazione del novellato art. 563 c.c.
- l’abrogazione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, i quali saranno quindi al riparo dalle iniziative dei legittimari. I terzi acquirenti a titolo gratuito, in caso di insolvenza del donatario, rimangono invece esposti al rischio di dover compensare i legittimari nei limiti del vantaggio conseguito;
- la stabilità dei pesi e delle ipoteche: il nuovo art. 561 c.c. conferma la piena efficacia delle ipoteche e degli altri pesi iscritti dal donatario, anche in caso di riduzione. Viene così eliminato l’“effetto p urgativo” che caratterizzava il regime previgente, con un significativo beneficio per il sistema creditizio.
Per le successioni aperte anteriormente al 18 dicembre 2025 continua ad operare la normativa previgente purché, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge riformatrice, sia stata effettuata la notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione. In difetto, la nuova normativa trova applicazione anche riguardo alle pregresse successioni.
A cura di:
Avv. Diego Gilardi