SMART WORKING ED INFORTUNI SUL LAVORO. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.

Nelle scorse settimane ha avuto ampia risonanza mediatica una pronuncia del Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell’8 maggio 2025), che diversi articoli online hanno presentato come una decisione innovativa in materia di infortuni sul lavoro in regime di smart working.

Secondo tale ricostruzione, la sentenza avrebbe “finalmente” riconosciuto la piena indennizzabilità da parte dell’Inail degli infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto.

In realtà, una lettura più attenta del provvedimento porta a conclusioni ben diverse.

La sentenza, infatti, si limita a regolare le spese legali e le spese mediche nell’ambito di una causa conciliata tra le parti (lavoratore ed Inail) e non introduce nessun principio nuovo: il riconoscimento della tutela assicurativa per gli infortuni in smart working è già previsto, infatti, dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 23 della Legge n. 81/2017, come modificato nel 2022.

Tale disposizione stabilisce espressamente che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche quando la prestazione è resa all’esterno dei locali aziendali, purché sussista un nesso con l’attività lavorativa.

Al di là del clamore mediatico, la vicenda offre però un’importante occasione per ribadire un principio fondamentale: anche in regime di lavoro agile, il datore di lavoro resta il principale garante della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, la normativa impone al datore di lavoro specifici obblighi, tra cui:

  • il dovere d’ informativa sui rischi attraverso la consegna, con cadenza almeno annuale, di un documento scritto ai lavoratori ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza contenente i rischi generali e specifici connessi allo smart working (inclusi quelli legati all’uso di videoterminali ed ai rischi ambientali);
  • l’obbligo di aggiornamento del DVR attraverso il suo adeguamento e la previsione delle peculiarità dei rischi connessi all’espletamento della prestazione lavorativa da remoto;
  • la necessaria conformità degli strumenti di lavoro. Qualora forniti dal datore, gli strumenti tecnologici devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  • la responsabilità sugli strumenti. Il datore di lavoro è tenuto a garantirne il corretto funzionamento ed a sostenere i costi necessari per la loro sicurezza.

Lo smart working non riduce né attenua gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Al contrario, richiede un’attenzione ancora maggiore nella gestione dei rischi, anche in contesti lavorativi non direttamente controllati.

Per le aziende, ciò si traduce nella necessità di adottare un approccio strutturato e aggiornato alla prevenzione, al fine di evitare responsabilità e contenziosi.

A cura di:
Avv. Alessandro Rocchia