QUANDO È IL SOFTWARE A DIRIGERE IL LAVORO

Il nuovo art. 12 del D.L. n. 62/2026 (Capo III - Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale) come modificato in sede di conversione, interviene sul tema della qualificazione del lavoro tramite piattaforme digitali, in particolare nel settore dei “rider”.
La norma in questione, il cui ambito di applicazione per ora è circoscritto ai lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua specifici indici rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, valorizzando il controllo esercitato attraverso piattaforme digitali e sistemi algoritmici quale possibile manifestazione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
La ratio legis è chiaramente quella di contrastare forme di elusione della disciplina giuslavoristica, riconoscendo nel controllo attraverso il software uno strumento equiparabile, per effetti, al potere direttivo e organizzativo tradizionale del datore di lavoro; la norma, di fatto, recepisce un orientamento già emerso nella giurisprudenza nazionale ed europea, normando il principio secondo cui la direzione delle attività lavorative esercitata anche tramite algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale può integrare gli indici della subordinazione, superando la mera qualificazione formale del rapporto di lavoro come “autonomo”.
La norma sui “rider” funge, pertanto, da paradigma normativo, offrendo un quadro di riferimento per l'interpretazione dei rapporti di lavoro in cui il software non è più un mero strumento di supporto, ma il vero e proprio "dirigente occulto" del lavoro.

I primi precedenti giurisprudenziali nella logistica.
Sebbene la nuova norma di cui all’art. 12 sia stata concepita primariamente per i “rider” e per il settore della consegna a domicilio, la sua portata interpretativa e applicativa si potrebbe dimostrare ben più ampia.
La giurisprudenza, infatti, è già intervenuta sull’argomento nel comparto della logistica, in cui la digitalizzazione del lavoro non costituisce affatto un elemento neutro.
La giurisprudenza di merito ha iniziato a delineare i primi confini, con pronunce significative come quelle del Tribunale di Padova n. 126/2023 e della e della Corte d'Appello di Venezia n. 191/2023.
Queste decisioni hanno evidenziato come l’utilizzo di piattaforme digitali e algoritmi, pur potendo ottimizzare i processi logistici, possa in realtà configurare una forma di eterodirezione diretta da parte del committente, svuotando di contenuto l'autonomia organizzativa dell’appaltatore, qualora il software che gestisce le attività di magazzino determini le concrete modalità di svolgimento della prestazione e di esercizio del potere direttivo, tanto da sostituire la persona fisica del preposto dell’appaltatore.
La prova dell’eterodirezione algoritmica diretta da parte del committente ha determinato quindi, nei casi suddetti, l’esclusione della fattispecie genuina dell’appalto, configurando un’interposizione illecita di manodopera con conseguente diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.
La questione centrale non è, dunque, se il lavoro sia organizzato mediante un algoritmo, poiché ormai quasi tutte le moderne filiere logistiche sono digitalizzate: nella logistica, il vero nodo giuridico consiste nell'individuare il soggetto che governa l’algoritmo.
Se il sistema informatico appartiene al committente e ne realizza le scelte organizzative e direttive, il rischio di contestazioni in materia di appalto non genuino, interposizione di manodopera o riqualificazione dei rapporti di lavoro diventa oggi significativamente più elevato rispetto al passato.

Implicazioni e raccomandazioni operative.
La crescente pervasività dei sistemi informatici e software specifici nella gestione del lavoro impone alle imprese e agli operatori del diritto una riflessione approfondita con adozione di misure preventive.
Per mitigare i rischi di contestazione e garantire la conformità normativa è fondamentale condurre un’analisi approfondita delle piattaforme e dei sistemi informatici utilizzati per la gestione delle attività lavorative. Tale audit deve verificare il grado effettivo di autonomia decisionale e operativa lasciato al singolo lavoratore e/o all’appaltatore, nonché la presenza e l’efficacia di meccanismi di supervisione umana, essenziali per scongiurare una delega eccessiva e incontrollata del potere direttivo all'intelligenza artificiale.
Inoltre, nelle catene di fornitura e, in particolare, nel settore della logistica, è necessario rivedere le clausole contrattuali degli appalti. Occorre assicurarsi che la gestione del software, la definizione degli obiettivi operativi e l’esercizio del potere direttivo e di controllo rimangano in capo all'appaltatore, preservandone l’autonomia organizzativa e il rischio d’impresa, elementi distintivi dell'appalto genuino.

A cura di:
Avv. Eleonora Giuliano


1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ^^ le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

^^ A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.