IGP PER PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI: NUOVE OPPORTUNITA' DI TUTELA DAL 1 DICEMBRE 2025

Come noto, l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) è una denominazione che identifica un prodotto come originario di un determinato luogo, regione o paese, qualora una specifica qualità, reputazione o altra caratteristica del medesimo sia essenzialmente riconducibile alla sua origine geografica, e a condizione che almeno una fase del processo produttivo abbia luogo all'interno dell'area geografica delimitata. L’IGP costituisce un diritto di proprietà intellettuale di natura collettiva, finalizzato alla tutela del nome geografico e alla valorizzazione delle produzioni tipiche legate al territorio.
A decorrere dal 1 dicembre 2025 sarà possibile presentare domande di registrazione della denominazione IGP anche per i prodotti artigianali e industriali non agroalimentari. Troverà, a partire da tale data, piena applicazione il Regolamento (UE) 2023/2411, che introduce un sistema unitario di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo anche per i prodotti diversi da quelli agricoli e alimentari.
La nuova disciplina estende ai prodotti artigianali e industriali la medesima protezione già prevista per le IGP del settore agroalimentare, subordinatamente alla dimostrazione dell'esistenza di un nesso qualificato tra il prodotto e il territorio di origine. Tale nesso può consistere nella reputazione storica del prodotto, nelle sue caratteristiche qualitative ovvero nel tradizionale “saper fare” sviluppato in una determinata area geografica.
L’introduzione delle IGP non-agri rappresenta un’importante opportunità per le produzioni tipiche non agroalimentari, consentendo l’accesso a una tutela uniforme su tutto il territorio dell'Unione Europea, sempre più rilevante sia per contrastare fenomeni di imitazione, evocazione o uso indebito della denominazione, sia come strumento di valorizzazione e rafforzamento della competitività delle imprese sul mercato.
Va considerato, inoltre, che la tutela delle IGP non-agri si estenderà anche all’ambiente digitale, includendo l'uso della denominazione geografica nei nomi a dominio, nei contenuti online e nelle piattaforme di commercio elettronico, ampliando in modo significativo l'ambito di protezione del segno distintivo.
Ai fini della registrazione come IGP per prodotti artigianali e industriali, il prodotto deve: essere originario di un luogo, una regione o un paese determinato; essere dotato di una qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto; e almeno una delle fasi di produzione dovrebbe avere luogo in tale zona geografica. Inoltre, il prodotto deve essere disciplinato da un disciplinare di produzione, conforme ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2411, nel quale sia dimostrato il nesso tra prodotto e territorio.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i prodotti potenzialmente tutelabili: oggetti in legno, tessuti, gioielli, vetro, porcellana, cuoio, pietre naturali, pizzi, posate, strumenti musicali, nonché altre produzioni artigianali e industriali tradizionali.
La domanda di registrazione viene presentata, di norma, da una associazione di produttori rappresentativa dei soggetti operanti nella zona geografica interessata.
Il procedimento di registrazione si articola in due fasi: una fase nazionale, con deposito della domanda presso il MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, competente per la verifica dei requisiti e per la gestione delle eventuali opposizioni a livello nazionale; una fase europea, successiva all'esito positivo della fase nazionale, nella quale la domanda viene trasmessa all'EUIPO - Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, cui spetta la decisione finale sulla registrazione della denominazione, che può portare all’approvazione ovvero al rigetto.

A cura di:
Avv. Francesco Barberi