L’AGGIUSTAMENTO PREZZO NELLA COMPRAVENDITA DI SOCIETÀ E RAMI AZIENDALI

Come in ogni transazione commerciale, anche nelle operazioni di acquisizione di società e di compendi aziendali assume rilievo preminente la determinazione del prezzo di compravendita. In questo tipo di operazioni tale determinazione avviene naturalmente mediante l’applicazione dei criteri dell’economia aziendale, spesso sulla base di perizie redatte da esperti indipendenti che tengono conto della consistenza patrimoniale, dell’indebitamento finanziario, delle prospettive reddituali e dei valori di mercato di interesse, questi ultimi individuati (ove pertinente) anche con riferimento all’andamento dei mercati finanziari e/o con riguardo a precedenti transazioni comparabili.

In questo contesto, assume rilevanza la definizione di meccanismi di adeguamento del prezzo volti ad allineare l’ammontare del prezzo da corrispondere all’effettivo valore del compendio aziendale o della società compravenduta. Occorre, infatti, considerare che le valutazioni per la determinazione del prezzo sono normalmente basate su una situazione patrimoniale, economica e finanziaria di riferimento, che viene redatta ad una determinata data, anteriore alla firma della documentazione contrattuale (signing), mentre l’effettivo trasferimento tra le parti della società o del compendio aziendale di interesse avviene successivamente, alla data di efficacia della compravendita (closing). Tale discrasia temporale è determinata non solo dalla necessità, spesso presente, di attendere l’avveramento delle condizioni volute dalle parti o imposte dalla legge, ma anche dalla natura stessa dell’oggetto della transazione, dato che “fotografare” la situazione in cui si trova una società o un ramo aziendale oggetto di transazione alla data del relativo trasferimento è alquanto difficile, laddove in astratto possibile, per cui occorre allo scopo fare riferimento a una situazione anteriore al closing, rispetto alla quale la gestione medio tempore intercorrente (tra la data della situazione di riferimento e quella del closing) può logicamente determinare la variazione dei parametri economici, patrimoniali e finanziari considerati per la determinazione del prezzo, con conseguente necessità dell’aggiustamento. In sostanza, aggiornare il prezzo di compravendita alla data del closingè necessario per allinearlo al valore effettivo dell’oggetto della compravendita alla data del trasferimento.

Peraltro, il meccanismo di aggiustamento prezzo va considerato – e può dover essere modulato – diversamente laddove le parti della transazione abbiano concordato di individuare una data convenzionale, diversa da quella del closing, da cui far decorrere gli effetti economici del trasferimento della società o del compendio aziendale tra esse.

Un’ipotesi di variazione del prezzo radicalmente diversa è quella legata all’andamento e ai risultati futuri della gestione dell’impresa. Si tratta delle clausole cosiddette diearn-out, con cui, in sostanza, l’acquirente si impegna a corrispondere al venditore un importo addizionale rispetto quello “base” (che può essere comunque assoggettato dell’aggiustamento di cui sopra) in caso di raggiungimento di determinati obiettivi economico finanziari in un determinato arco temporale, convenzionalmente determinato, successivo alclosing. Tali clausole – che determinano un’attenuazione convenzionale del principio del passaggio dei rischi e benefici al closing– permettono di riconoscere tra le componenti del prezzo anche determinati sviluppi futuri che si ritengano “naturali” sulla base dello stato di fatto e diritto della società o del compendio aziendale sussistente già alla data del closing.

La redazione delle clausole sopra richiamate può essere particolarmente complessa, non solo per la stretta correlazione tra la struttura giuridica di tali clausole e i parametri economici che debbono essere considerati nella loro redazione, ma anche per alcuni effetti distorsivi che la loro applicazione può determinare, tenuto conto del fatto che il prezzo definitivo viene comunque legato all’andamento di un periodo di gestione che, pur governato da una delle due parti della transazione (il venditore sino al closing e l’acquirente dopo il closing), assume evidentemente rilievo anche per l’altra.

A cura di:
Avv. Fabio Gusso - Legal

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