LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ridefinisce i contenziosi transfrontaliero con ad oggetto i brevetti europei
Con sentenza del 25 febbraio 2025 nella causa rubricata C-339/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha fornito un’interpretazione innovativa dell’articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), incidendo profondamente sulla disciplina della giurisdizione in materia di brevetti europei.
In particolare, la Corte ha stabilito che, in presenza di un’azione per contraffazione, il foro competente è quello del domicilio del convenuto, il quale può estendere la propria giurisdizione anche agli illeciti commessi in altri Stati di validità del brevetto, nonostante l’instaurazione di autonomi giudizi di nullità in tali Stati.
Il caso
Nel 2020, BSH Hausgeräte GmbH conveniva Electrolux AB dinanzi al Tribunale svedese, deducendo la violazione di un proprio brevetto europeo relativo a tecnologie per aspirapolvere. L’attrice richiedeva misure inibitorie valide non solo per la Svezia, ma anche per Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, nonché per UK e Turchia, non membri dell’UE.
Dal lato suo, Electrolux eccepiva l'incompetenza del Tribunale svedese per i fatti occorsi al di fuori della Svezia, avendo promosso domande riconvenzionali di nullità nei singoli Stati.
Il Giudice di primo grado accoglieva l’eccezione, richiamando l’articolo 24(4) del Regolamento Bruxelles I bis. In sede d'appello, il procedimento veniva sospeso, con rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Principi di diritto enunciati nella decisione della Corte di Giustizia UE:
· Giurisdizione all’interno dell’UE
La Corte ha affermato che:
· le azioni di contraffazione di brevetti europei devono essere proposte dinanzi ai giudici del domicilio del convenuto, ai sensi dell’articolo 24(4) Bruxelles I bis, senza che la pendenza di azioni di nullità precluda la giurisdizione;
· le domande dirette alla dichiarazione di nullità del brevetto restano invece riservate alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato di validità;
· in presenza di un rischio concreto e non trascurabile di nullità, il giudice adito può sospendere il procedimento per contraffazione.
· Giurisdizione rispetto a Stati terzi
· Il citato articolo 24(4) non si applica a Stati non membri dell’Unione Europea, escludendo la giurisdizione dei giudici UE sulle domande autonome di nullità relative a brevetti validi in tali Stati;
· tuttavia, il Giudice UE adito per la contraffazione può conoscere dell’eccezione di nullità proposta in via difensiva anche in relazione a brevetti estesi in Stati terzi, con effetti limitati inter partes, senza efficacia erga omnes sui registri nazionali.
Conseguenze operative della decisione
· dinanzi ai giudici nazionali dell’Unione Europea
la pronuncia consente di concentrare la tutela del brevetto europeo mediante un’unica azione giudiziaria proposta nello Stato membro di domicilio del convenuto, con estensione della cognizione alle violazioni commesse negli altri Stati membri e nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lugano (Islanda, Norvegia, Svizzera).
· Dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)
In situazioni analoghe, il TUB avrebbe competenza sia in materia di validità, sia di contraffazione per i brevetti europei nei territori degli Stati membri aderenti all'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti.
Per gli Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto Europeo (EPC), ma non membri del TUB (es. Irlanda, Spagna) o per Stati terzi come Regno Unito e Turchia, il TUB conserverebbe competenza limitata:
· negli Stati EPC membri del TUB, la giurisdizione si estenderebbe alla contraffazione ma non alla validità;
· nei confronti di Regno Unito e Turchia, le decisioni del TUB avrebbero valore solo tra le parti, senza effetti sui registri nazionali.
In conclusione, la sentenza C-339/22 rappresenta una svolta nell’ambito del contenzioso brevettuale europeo, rafforzando il principio di concentrazione delle azioni e valorizzando il criterio del domicilio del convenuto. Essa apre a nuove strategie processuali in materia di enforcement dei brevetti europei, pur imponendo un’attenta gestione delle eccezioni di nullità e delle questioni di efficacia internazionale delle sentenze.
A cura di:
Avv. Francesco Barberi