LE CLAUSOLE SUL RECESSO VOLONTARIO NEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Come noto, con la riforma del 2003 delle società di capitali veniva prevista, con una “inversione
di rotta” rispetto al passato, la possibilità di inserire negli statuti delle società chiuse (i.e. diverse
da quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325-bis c.c.) cause
convenzionali di recesso, ovverosia fattispecie ulteriori a quelle previste dalla legge in cui i soci
possano “uscire” dalla compagine sociale (con un meccanismo di “exit” statutario), ottenendo la
liquidazione della propria quota di partecipazione. Infatti, per un verso, per le società azionarie
chiuse, il legislatore della riforma ha disposto espressamente che lo statuto possa “prevedere
ulteriori cause di recesso” (art. 2437 quarto comma c.c.), mentre, per un altro verso, nelle società
a responsabilità limitata, è stato previsto, in modo ancora più ampio, che sia tout court l'atto
costitutivo a determinare “quando il socio può recedere dalla società”, cionondimeno stabilendosi
alcune ipotesi di recesso inderogabili ex lege (art. 2473 primo comma c.c.).
Si tratta di un’opzione normativa molto rilevante per la disciplina sia dei rapporti tra i soci, sia
dei rapporti tra essi e la società partecipata, dal momento che le cause convenzionali di recesso
permettono di ampliare la facoltà di disinvestimento del socio, correlandola non solo a
determinate decisioni degli altri soci cui il recedente non concorra (manifestando voto contrario,
astenendosi o non partecipando alla relativa deliberazione), ma anche a qualsiasi altro evento che
venga ritenuto di rilievo per la vita sociale. Infatti, con le clausole in materia si può stabilire che
il diritto di recesso si integri, oltre che in caso di specifiche determinazioni di organi della società
diversi dall’assemblea dei soci, anche a seguito di atti di terzi (come, ad esempio, in caso di revoca
di una qualche licenza per l’esercizio dell’attività sociale) o del verificarsi di determinati fatti
(come, ad esempio, in caso di mancato rinnovo di specifici rapporti contrattuali o del
concretizzarsi di particolari situazioni di mercato).
Il diritto di recesso convenzionale può essere attribuito tanto alla generalità dei soci, quanto solo
ad alcuni di essi, da individuarsi, in tal caso, mediante la titolarità di determinate categorie di
azioni (nelle società azionarie) o mediante il riconoscimento di un diritto di recesso particolare
(nelle società a responsabilità limitata).
Si tratta, comunque, di clausole la cui introduzione nello statuto sociale è particolarmente delicata,
in quanto l’ampliamento dei casi in cui i soci possono disinvestire le rispettive partecipazioni
sociali mediante recesso è idoneo a determinare, almeno potenzialmente, una divergenza di
interessi con la società, tenuto conto del fatto che questa, a seguito del recesso del socio, può
veder minata la sua consistenza patrimoniale e financo la sua esistenza. Come noto, infatti, in
caso di mancato acquisto della partecipazione del socio receduto da parte di altri soci o di terzi,
la liquidazione della partecipazione stessa deve avvenire mediante l’utilizzo di riserve sociali
disponibili e, in caso di loro insufficienza, mediante riduzione del capitale sociale e, ove neppure
ciò permetta la liquidazione del socio receduto, con il procedimento di scioglimento della società.
D’altra parte, proprio nell’ottica del contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo,
nel caso di cause di recesso convenzionale viene anche ritenuta ammissibile, in virtù del
combinato disposto degli artt. 2437-ter quarto comma e 1373 terzo comma c.c., l’individuazione
di criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio receduto che
possano essere disincentivanti, se non penalizzanti, per quest’ultimo.
Ebbene, in questo articolato scenario, è evidente come la redazione delle clausole in esame ponga
specifiche complessità che vanno considerate. Un emblematico esempio ne è il dibattito intercorso
sulla questione della determinatezza delle fattispecie di recesso convenzionale da introdurre nello
statuto sociale e, in particolare, sull’ammissibilità della clausola di recesso convenzionale redatta con la formula di chiusura della “giusta causa”. Sul punto, per vero, a seguito della condivisibile
massima 74 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, appare corretto
ammettere anche tale tipologia di clausola di recesso convenzionale, in quanto avente contenuto
determinabile sulla scorta dei precedenti interpretativi formatisi in materia di recesso dalle società
personali ex art. 2285 secondo comma c.c..
Alla luce di queste brevi note, si segnala che, laddove si intenda cogliere lo spazio offerto
all’autonomia statutaria al fine della introduzione nello statuto di cause convenzionali di recesso
dei soci, andrà opportunamente valutato di avvalersi di assistenza giuridica specialistica in
materia.
A cura di:
Avv. Fabio Gusso - Legal
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